lunedì 7 novembre 2011

LA SALVAGUARDIA DEI BENI D’ARTE E DEL PAESAGGIO Piero Lucca Vigevano 2 Febbraio 2001

Con la legge n. 352 DELL'8 ottobre 1997 il Parlamento delegava il governo ad emanare "un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano riunite le disposizioni legislative  vigenti in materia di beni culturali ed ambientali".
Le disposizioni vigenti erano le due importantissime leggi (leggi Bottai) che per 60 anni hann:O (in qualche modo) tutelato il nostro patrimonio artistico e ambientaleg leggi che per memoria storica ancora una volta ricordiamo: la 1089 del 1* giugno 1939 (a tutela del patrimonio artistico) e la 1497 del 29 giugno 1939 (per il patrimonio naturale).


I beni architettonici
 e storici

 Il vigente testo unico auspicato dal Parlamento nel 1997 ha avuto una gestazione rapidissima grazie alla ministra melandri si da poter nascere sul supplemento del n. 302 della Gazzetta Ufficjtyle del 27 ottobre 1999, con entrata in vigore 11 gennaio 2000.
Errerebbe chi credesse che l'assetto di questa materia sia stato riformato dalle fondamenta e che ci si trovi di fronte a una nuova sostanziale regolamentazione; questo non sarebbe costituzionalmente legittimo, perchè il legislatore delegato (cioè il governo) non può eccedere dai limiti della delega.
Per ciò che concerne la salvaguardia degli edifici monumentali (ex legge 1089/39) nessuna norma è mutata. Il vincolo tanto temuto e tanto necessario scatta automaticamente dopo 50 anni dalla costruzione dell'edificío. Tale vincolo può essere richiesto o concesso d'ufficio con decreto ministeriale che dichiara l'edificio di interesse nazionale; il decreto è notificato dalla Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di competenza (per noi Milano) al Comune e al proprietario dell'immobìle.
I proprietari hanno l'obbligo di conservare alla comunità il bene di valore artisticog le spese sostenute possono essere detratte nella dichiarazione dei redditi.
Dopo l'ultima guerra ai tradizionali edifici antichi Si Sono aggiunti i palazzi e le ville di architettura liberty e di architettura razionale, nonchè i grandi complessi industriali del recente passato (archeologia industriale).
L'obbligo della denuncia vale anche per gli oggetti d'arte (quadri, affreschi,sculture, arazzi, oreficerie, porcellane) che devono essere segnalati alla Soprintendenza ai Beni Storici e Artistici (per noi Brera a Milano) e per gli oggetti di archeologia, da segnalare alla Soprintendenza Archeologìca (a Milano).
Anche gli archivi storici di importanti famiglie, di società scomparse o di enti pubblici soppressi vanno segnalati alla soprintendenza Archivistica (a Milano).
Sia i beni immobili che quelli mobili possono essere venduti dai proprietari ma la vendita va segnalata alla Soprintendenza competente e lo Stato ha il diritto di prelazione.



L'ambiente

Piu', complessa la legislazione riguardante il patrimonio naturale (ex legge 1497 del 29 giugno 1939).
Piu' complessa perchè sono sorti diversi istituti di tutela (parchi nazionali) e perchè la tutela stessa è stata frazionata tra le Regioni che hanno legiferato per proprio conto (ad es. il Parco Regionale del Ticino) o non hanno legiferato affatto, come è il caso del Piemonte che si muove per il controllo in una selva di singole concessioni e autorizzazioni.

Anche lo Stato ha provveduto nei decenni del dopoguerra a varare leggi di tutela ottime e come tali dìsattese (vedi la legge Galasso)sulle costruzioni a precisa DISTANZA dalle acque demaniali. A proposito di demanio, vale la pena di ricordare che sono di proprietà demaniale le coste dei mari, dei laghi e dei fiumi, demaniale è il mare fino al limite delle acque terrítoriali i laghi e i fiumi.
Demaniale è il soprasuolo (se nel cortile di casa scoprite il petrolio, esso è di proprietà dello Stato), il cielo e il sottosuolo (l'acqua minerale è di proprietà demaniale.
Naturalmente lo Stato ciò che possiede lo dà in concessione e quando non lo dà si costruisce abusivamente su terreno di proprietà dello Stato, come regolarmente succede in Italia.

Il D.P.R. 616/77 e le leggi 67/88 e 349/86 hanno demandato alle Regio ni vasti compiti di sorveglianza per la difesa ambientale. Cito ad es.la collocazione dei cartelli stradali di propaganda commerciale e la mo difica dei colori delle facciate che provocano disturbo al contesto am
bientale (a tale proposito sarebbe bene che la Regione desse un'occhiata anche in casa nostra, dove gli orrori non mancano).
Alle Regioni lo Stato ha chiesto, di notificare al Ministero per i Beni Ambientali e Culturali un Piano Paesistico o un Piano Terri toriale cioè una dichiarazione di volontà politica per un programma operativo di tutela.
 Dopo 15 questi piani regolatori regionali sono lettera morta per talune Regioni, Lombardia in testa (vedi lo scontro Formigoni Melandri) e compagnia al seguito (vedi fatti di Sarno)

Il Cittadino
Che cosa può fare?
 Può addirittura rivolgersi alla Magístratura nel caso notasse una violazione delle leggi di tutela. Tuttavia è più semplice segnalare tale violazione ad istituti di tutela (Italia Nostra, Lega Ambiente WWF).
Istituti che procederanno alla denuncia.
Un'altra comoda via è la segnalazione agli ispettori onorari delle Soprintendenza e di esse rappresentanti.
 Nelle grandi città ogni Soprintendenza ha un proprio rappresentante, ad esempio a  Vigevano (che grande non è) solo la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici ha provveduto fin dal 1968 a far nominare dal Ministero per i Beni Ambientali e Culturali il proprio ispettore onorario, con competenza su mezza Lomellina.

Tale ispettore onorario risponde al nome del sottoscritto.


Piero Lucca Vigevano 2 febbraio 2001 Annuario della Fondazione Milano Policroma

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